Chi pensa al bambino?

L’ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che autorizza una donna a continuare una procedura di procreazione medicalmente assistita nonostante nel frattempo il suo matrimonio sia finito. Il parere dell’esperta di diritto di famiglia.

L’ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che autorizza una donna a continuare una procedura di procreazione medicalmente assistita nonostante nel frattempo il suo matrimonio sia finito e l’ex marito sia contrario, ha diviso l’opinione pubblica. C’è chi si è schierato dalla parte della mamma, chi da quella del papà. Ma al bambino chi ci pensa?

Va letta e approfondita, carte alla mano, l’ordinanza del 27 gennaio 2021 e pubblicata un mese dopo dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il giudice ha deciso per l’impianto nell’utero di una donna, che nel frattempo si è separata dal marito che aveva fornito il seme per la fecondazione degli ovuli, di alcuni embrioni crioconservati. È un pronunciamento sul ricorso presentato dall’uomo nei confronti di una precedente ordinanza dell’ottobre 2020 che riconosceva il diritto della ex a proseguire con la procreazione medicalmente assistita

Padre senza volerlo

Se da un lato c’è chi ha rivendicato questo pronunciamento come l’affermazione del diritto della donna a diventare madre, dall’altro c’è chi si è immedesimato nel ruolo dell’ex marito che si ritroverà – nel caso la gravidanza vada a buon fine – ad essere padre senza volerlo.

Del figlio, attualmente allo stato embrionale, sembra non interessi a nessuno. Ha provato a farlo il giudice Sammaritano, che ha rigettato il ricorso dell’uomo prendendo come riferimento alcuni passaggi della Legge 40 del 2004.

Il commento dell’esperta

In particolare, l’articolo 6 che, si legge nell’ordinanza, «espressamente sancisce l’irrevocabilità del consenso successivamente alla fecondazione». Si fa anche riferimento all’articolo 8, su questo interviene l’avvocato Nicole Monaco: «Tale irrevocabilità si spiega perché dal momento della fecondazione dell’ovulo si generano il diritto di esser madre, il diritto di esser padre e lo status di figlio. Quindi, la volontà a procedere con la procreazione medica assistita – continua l’esperta di Diritto di famiglia – può essere revocata solo fino al momento della fecondazione».

La normativa, ribadisce l’ordinanza del 27 gennaio riprendendo dalla Legge, tutela espressamente «l’embrione al quale è riconoscibile un grado di soggettività correlato alla genesi della vita non certamente riducibile a mero materiale biologico». 

Il parere di Scienza & Vita

Il presidente di Scienza & Vita Alberto Gambino esamina: «Non è corretto chiedersi se prevalga il diritto della donna di accogliere l’embrione contro il parere del coniuge, ma di verificare quale sia il miglior interesse del figlio, che certamente quando è in uno stadio embrionale non può che aspirare a proseguire il suo sviluppo biologico fino a realizzare, con la nascita, la piena partecipazione alla società umana».

Questioni delicatissime su cui ormai la magistratura interviene sempre più spesso.

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