Pascite Gregem Dei: riforma libro VI Diritto Canonico

Il testo fa riferimento al corpo di norme, regole di condotta che si è data nel tempo la Chiesa.
Conferenza Stampa sulle modifiche al libro VI del Codice di Diritto Canonico. (Foto Siciliani/Gennari-Sir)

“La carità richiede che i Pastori ricorrano al sistema penale tutte le volte che occorra, tenendo presenti i tre fini che lo rendono necessario nella comunità ecclesiale, e cioè il ripristino delle esigenze della giustizia, l’emendamento del reo e la riparazione degli scandali”. Lo scrive papa Francesco nella costituzione apostolica “Pascite gregem Dei” con cui viene riformato il libro sesto del Codice di diritto canonico. Un testo che fa riferimento al corpo di norme, regole di condotta che si è data nel tempo la Chiesa.

Sottolineando che “la sanzione canonica ha anche una funzione riparatoria e salvifica e cerca soprattutto il bene del fedele”, il Papa evidenzia altresì che “nel rispetto della continuità con i lineamenti generali del sistema canonico, che segue una tradizione della Chiesa consolidata nel tempo, il nuovo testo introduce modifiche di vario genere al diritto vigente e sanziona alcune nuove figure delittuose, che rispondono alla sempre più diffusa esigenza nelle varie comunità di veder ristabilita la giustizia e l’ordine che il delitto ha infranto”.

Gli aspetti del diritto penale

I miglioramenti del testo riguardano il punto di vista “tecnico”, “soprattutto per quanto concerne aspetti fondamentali del diritto penale, quali ad esempio il diritto di difesa, la prescrizione dell’azione penale, una più precisa determinazione delle pene, che risponde alle esigenze della legalità penale”. Inoltre, offre agli ordinari e ai giudici “criteri oggettivi nella individuazione della sanzione più appropriata da applicare nel caso concreto”.

“È stato pure seguito nella revisione il principio di ridurre i casi nei quali l’imposizione di una sanzione è lasciata alla discrezione dell’autorità, così da favorire nell’applicazione delle pene l’unità ecclesiale, specie per delitti che maggiore danno e scandalo provocano nella comunità”. La revisione del libro sesto del Codice di diritto canonico sarà promulgata con la pubblicazione su L’Osservatore Romano ed entrerà in vigore dall’8 dicembre 2021.

Conferenza Stampa sulle modifiche al libro VI del Codice di Diritto Canonico. S.E. Mons. Filippo Iannone, O. Carm., Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (Foto Siciliani/Gennari-Sir)

Responsabilità corretta applicazione disciplina penale è del Pastore

Il Papa scrive anche che: “In passato, ha causato molti danni la mancata percezione dell’intimo rapporto esistente nella Chiesa tra l’esercizio della carità e il ricorso – ove le circostanze e la giustizia lo richiedano – alla disciplina sanzionatoria. La negligenza di un Pastore nel ricorrere al sistema penale rende manifesto che egli non adempie rettamente e fedelmente la sua funzione”.

Si legge nella Costituzione: “Dovendo regolare la vita della comunità nello scorrere del tempo, è necessario che tali norme siano strettamente correlate con i cambiamenti sociali e le nuove esigenze del Popolo di Dio, il che rende talora necessario modificarle e adattarle alle mutate circostanze”. E, osserva il Pontefice, “per rispondere adeguatamente alle esigenze della Chiesa in tutto il mondo”, è apparsa “evidente” la necessità di sottoporre a revisione anche la disciplina penale promulgata da San Giovanni Paolo II, il 25 gennaio 1983, nel Codice di diritto canonico.

Al termine di uno studio per una revisione della normativa penale condotto in maniera collegiale dal Pontificio Consiglio per i testi legislativi, che aveva ricevuto mandato da Benedetto XVI nel 2007, la bozza finale è stata trasmessa al Papa. “L’osservanza della disciplina penale è doverosa per l’intero popolo di Dio, ma la responsabilità della sua corretta applicazione compete specificamente ai Pastori e ai superiori delle singole comunità – sottolinea papa Francesco -. È un compito che non può essere in alcun modo disgiunto dal munus pastorale ad essi affidato, e che va portato a compimento come concreta ed irrinunciabile esigenza di carità non solo nei confronti della Chiesa, della comunità cristiana e delle eventuali vittime, ma anche nei confronti di chi ha commesso un delitto, che ha bisogno all’un tempo della misericordia che della correzione da parte della Chiesa”.

Abuso dell’autorità

“Il giudice deve punire più gravemente di quanto la legge o il precetto stabiliscono chi è costituito in dignità o chi ha abusato dell’autorità o dell’ufficio per commettere il delitto”. Lo prevede il canone 1326 del nuovo libro sesto del Codice di diritto canonico. La stessa disposizione vale per chi “dopo la condanna o la dichiarazione della pena persiste ancora nel delinquere, a tal punto da lasciar prudentemente presumere dalle circostanze la sua pertinacia nella cattiva volontà”; per “chi, essendo stabilita una pena per il delitto colposo, previde l’evento e ciononostante omise le precauzioni per evitarlo, come qualsiasi persona diligente avrebbe fatto”; e, infine, per “chi abbia commesso il delitto in stato di ubriachezza o in altra perturbazione della mente, ricercate ad arte per mettere in atto il delitto o scusarsene, o a causa di passione volontariamente eccitata o favorita”.

Conferenza Stampa sulle modifiche al libro VI del Codice di Diritto Canonico. S.E. Mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, Segretario del Pontificio Consiglio per i testi legislativi (Foto Siciliani/Gennari-Sir)

Aborto e scomunica

“Chi procura l’aborto ottenendo l’effetto incorre nella scomunica latae sententiae”. Lo prevede il canone 1397 del nuovo libro sesto del Codice di diritto canonico. Il canone 1398, invece, dispone che “sia punito con la privazione dell’ufficio e con altre giuste pene, non esclusa, se il caso lo comporti, la dimissione dallo stato clericale, il chierico che commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela”.

Stesse pene per il chierico che “recluta o induce un minore, o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o una alla quale il diritto riconosce pari tutela, a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate”; che “immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione”.

Destinatari del provvedimento anche membri di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa, che siano colpevoli di questo delitto.

Total
0
Shares
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts