La tutela dell’ambiente entra nella Costituzione

L’iter è appena all’inizio: ora occorre un voto della Camera e a distanza di almeno tre mesi una nuova delibera di entrambi i rami del Parlamento
L’aula del Senato della Repubblica – foto presidenza del Consiglio dei ministri

L’assemblea del Senato si è espressa in modo sostanzialmente unanime (224 sì, 23 astensioni, nessun voto contrario) sul disegno di legge costituzionale che introduce all’interno della Carta la tutela dell’ambiente. E lo fa nel modo più solenne: intervenendo su uno dei primi dodici articoli, quelli contenenti i “principi fondamentali”, che finora non erano mai stati oggetto di revisione.

Un passaggio così giuridicamente delicato che si è preferito aggiungere un comma piuttosto che modificare il testo originale. L’articolo della Costituzione di cui si tratta è il 9, laddove si afferma che “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica” e “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Il ddl, in cui sono confluite le proposte di vari gruppi, aggiunge: “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

Una formulazione ampia in cui però colpisce l’assenza di un’esplicita menzione dello “sviluppo sostenibile”, un concetto-chiave presente nei trattati europei e cardine dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. È stato sacrificato nella ricerca della convergenza più larga possibile (come peraltro è auspicabile quando si tocca la Costituzione) e secondo la relatrice del ddl, la senatrice Alessandra Maiorino, viene ripreso “nella sostanza” con il riferimento alle future generazioni.

Anche sulla tutela degli animali è stato necessario un compromesso: la si è isolata in un periodo ad hoc per evitare che una copertura generalizzata potesse andare in rotta di collisione con le esigenze di allevatori e cacciatori. L’altro articolo investito dalla riforma (anche in questo caso per la prima volta) è il 41, quello in cui la Carta sancisce che “l’iniziativa economica privata è libera” e al secondo comma precisa che essa “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Il testo della riforma aggiunge: “alla salute, all’ambiente”. Il terzo comma afferma che “la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. La riforma aggiunge: “e ambientali”.

Nel sottolineare l’importanza di questo passaggio politico-istituzionale, anche come segnale per un’opinione pubblica sempre più consapevole, va pur ricordato che finora l’attuale formulazione dell’articolo 9, unitamente all’articolo 32 in cui viene sancito il diritto alla tutela della salute, avevano comunque offerto un’ombrello giuridico sia all’azione legislativa che a quella giudiziaria, come dimostrano tante sentenze anche recenti.

Peraltro, a voler essere precisi, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema aveva già trovato un diretto richiamo nel secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, come uno degli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato secondo la revisione del 2001. È però evidente che le innovazioni previste dalla riforma in corso di approvazione avrebbero un impatto di grande rilevanza nell’orientare le scelte legislative e di governo. L’iter è appena all’inizio: ora occorre un voto della Camera e a distanza di almeno tre mesi una nuova delibera di entrambi i rami del Parlamento.

Stefano De Martis/Sir

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