Ormai ci siamo. Lunedì 24 gennaio iniziano le votazioni per il presidente della Repubblica. Le cronache sono piene di ricostruzioni sui movimenti tra e dentro i partiti e i gruppi parlamentari, Per districarsi in questa fase può essere utile una piccola guida con alcune parole-chiave.
Grandi elettori – È il termine con cui tradizionalmente si indicano i membri del collegio che elegge il capo dello Stato. La Costituzione (art. 83) stabilisce che tale collegio sia formato dal Parlamento in seduta comune integrato dalla partecipazione di tre delegati per ogni Regione (uno solo per la Valle d’Aosta), designati in modo da assicurare anche la rappresentanza delle minoranze.
La presenza delle Regioni richiama la complessità istituzionale della Repubblica e distingue, così come la richiesta di quorum rafforzati, l’elezione presidenziale dalla formazione delle maggioranze governative.
In questo senso opera anche la durata settennale del mandato, che supera quella della legislatura parlamentare.
Sommando deputati, senatori e delegati regionali i grandi elettori arrivano a quota 1009.
Con la sostituzione di un senatore decaduto e l’elezione, appena domenica scorsa, del deputato in un collegio vacante di Roma (quello lasciato dal sindaco Roberto Gualtieri), l’assemblea è teoricamente al completo. Covid permettendo.
Quorum – Nelle prime tre votazioni è necessaria la maggioranza dei due terzi dell’assemblea, dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
I quorum sono calcolati sui membri e non sui votanti o sui presenti. Quindi sono numeri fissi: 672 nei primi tre passaggi, 505 dal quarto in poi.
Contagi – Questa parola compare per la priva volta nelle cronache dell’elezione presidenziale, ma occupa un posto di primo piano. Il problema è come conciliare le norme di prevenzione anti-Covid, decise per legge e valide per tutti gli italiani, con il pur rilevante diritto dei grandi elettori di partecipare a un voto di estrema importanza. Le assenze causate dalla pandemia, infatti, soprattutto se molto numerose, potrebbero incidere sugli equilibri politici dell’assemblea e sul raggiungimento dei quorum.
Diciamo subito che la questione non è stata ancora risolta in via definitiva. Di sicuro c’è che, per limitare i rischi, i grandi elettori saranno scaglionati per fasce orarie ed entreranno in gruppi di 50.
Alle 15 cominceranno i senatori, alle 16,41 sarà la volta dei deputati e dalle 19,24 toccherà ai delegati regionali. Si terrà una sola votazione al giorno per lasciare il tempo di sanificare oggetti e ambienti.
Catafalchi – Vedi Voto segreto
Franchi tiratori – Vedi Voto segreto
Voto segreto – È la stessa Costituzione a prescrivere lo “scrutinio segreto” per l’elezione del presidente della Repubblica (art. 83, comma 3) e il motivo è quello di assicurare la massima libertà nel voto che riguarda la persona destinata alla più alta carica dello Stato.
Ovviamente i partiti vedono come il fumo negli occhi questa indicazione e coloro che ne approfittano per non allinearsi alle direttive dei rispettivi gruppi vengono definiti “franchi tiratori”, con una non troppo nascosta vena dispregiativa. In realtà la tutela della segretezza del voto è un compito importante che incombe soprattutto sul presidente della Camera, sotto la cui giurisdizione si compiono a Montecitorio le procedure dell’elezione presidenziale.
Dal 1992 (presidenza Scalfaro) sono stati introdotti nell’Aula i cosiddetti “catafalchi”, sorta di cabine mobili all’interno delle quali i grandi elettori, chiamati in ordine alfabetico, devono compilare la scheda per poi deporla in un cesto di vimini ribattezzato “insalatiera”.
Per aggirare in parte la segretezza del voto e dimostrare di aver rispettato gli accordi almeno a livello di gruppo, si sono escogitati sistemi ingegnosi.
Per esempio i grandi elettori del partito X indicano solo il cognome del candidato concordato, quelli del partito Y scrivono per esteso nome e cognome mentre quelli del partito Z aggiungono al cognome solo l’iniziale del nome di battesimo. Se però durante lo spoglio delle schede il presidente della Camera leggesse in ogni caso soltanto il cognome, lo stratagemma non funzionerebbe. I precedenti non sono univoci e quindi si discute. Così come si discute dell’eventuale divieto di portare nel “catafalco” il cellulare, analogamente a quanto previsto per le cabine elettorali sul territorio.
Candidato di bandiera – Viene definito così il candidato che un gruppo o uno schieramento decide di sostenere in quanto rappresentativo delle proprie posizioni, in assenza di un accordo più ampio che renda verosimile il tentativo di raggiungere il quorum previsto.
L’elezione presidenziale non prevede la formalizzazione di candidature, che di per sé presupporrebbe anche il confronto tra diversi programmi: a rigore il programma di un presidente della Repubblica è già scritto nella Costituzione.
La stessa Costituzione afferma (art. 84) che è eleggibile ogni cittadino che abbia compiuto i 50 anni e goda dei diritti civili e politici, ma dice anche che il presidente è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale (art.87).
Il Paese si aspetta dai grandi elettori un presidente all’altezza di questa dignità e di questi compiti.
Stefano De Martis