Bonus pubblicità 2023: domanda per il credito d’imposta. Le novità

Da quest’anno non sono più agevolati interventi relativi a televisione e radio.

Da oggi e fino al 31 marzo sarà possibile fare domanda per il bonus pubblicità 2023.

Si tratta del credito d’imposta riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.

L’agevolazione prevede un credito d’imposta del 75 per cento per gli investimenti pubblicitari incrementali nel 2023. Da quest’anno non sono più agevolati interventi relativi a televisione e radio.

Come  si legge nel comunicato stampa del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato il 24 febbraio 2023, la domanda per accedere al credito d’imposta previsto dall’agevolazione va trasmessa entro il 31 marzo 2023.

Rispetto allo scorso anno, viene ripristinato il regime ordinario, sospeso dal Decreto Sostegni bis, e pertanto il credito d’imposta viene concesso nella misura del 75 per cento.

Viene reintrodotto anche il requisito dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto a quello effettuato l’anno precedente.

Inoltre, restano fuori dall’agevolazione gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

La domanda si presenta attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate accedendo all’area riservata con SPID, CIE o CNS.

Bonus pubblicità 2023, le nuove regole:

  • il bonus spetta per i soli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Escono dall’agevolazione, quindi, le campagne su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali. Non sono, infatti, ammessi al credito d’imposta gli importi sostenuti per altre forme di pubblicità, come ad esempio la grafica pubblicitaria su cartelloni fisici; i volantini cartacei periodici; su cartellonistica, su vetture o apparecchiature, mediante affissioni e display, tramite social.
  • il suo ammontare torna alla misura originaria del 75% del valore incrementale degli investimenti. Decadono, quindi, le regole straordinarie adottate per gli anni della pandemia (dal 2020 al 2022), in base alla quale il credito d’imposta era pari al 50% del valore complessivo degli investimenti effettuati a prescindere dal requisito dell’incremento. Ciò significa che il credito non spetta a chi effettua investimenti inferiori rispetto all’anno precedente o a chi non li fa affatto o inizia l’attività nel corso dell’anno;
  • più contenuto il limite di spesa agevolabile che è stato fissato a 30 milioni di euro annui.

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La nostra testata, sia nella versione cartacea che online, è abilitata ad usufruire dell’agevolazione .

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